Donazione o lascito? Quando un soggetto decide di suddividere i propri averi tra i familiari prima di venire a mancare, si domanda spesso quale sia lo strumento più confacente alle proprie esigenze

L’ordinamento italiano prevede infatti che per disporre del proprio patrimonio (sia esso composto da beni mobili, beni immobili, denaro contante e così via) nel migliore dei modi possibili, il soggetto interessato ha dalla sua parte due strumenti: effettuare una donazione, o regolare il tutto attraverso un lascito testamentario.
La scelta dell’uno o dell’altro istituto giuridico non è cosa semplice a farsi.
Come per ogni cosa, ci sono pro e contro in ambedue i casi.
Se infatti una può essere più conveniente dal punto di vista economico dall’altro può non esserlo dal punto di vista delle dinamiche personali.
Non esiste pertanto una risposta univoca e oggettiva alla domanda “cosa conviene di più tra testamento e donazione”.
Quello che però si può provare a fare è dare contezza al soggetto interessato di come funzionano ambedue gli istituti giuridici e dunque quale conviene più tra i due dal punto di vista della situazione personale specifica.

Donazione o lascito: chiarimento di significato

Al fine di effettuare una ripartizione ereditaria ad hoc ci sono dunque due possibilità.
Per effettuare la divisione patrimoniale mentre si è ancora in vita bisogna optare per la donazione.
Viceversa, se si vuole dividere il tutto a morte personale, occorre un lascito testamentario.
In ambedue i casi c’è un aspetto di fondamentale importanza che non va trascurato, e che in caso contrario potrebbe compromettere la ripartizione ereditaria.
Si tratta della quota di legittima, quella fetta di patrimonio che spetta per legge a discendenti familiari come coniuge, figli, e così via.
C’è poi una quota che il soggetto può destinare a chiunque lo desideri.

La differenza tra i due

Ma qual è la differenza sostanziale tra i due istituti giuridici?
Essa si basa sulle tempistiche con cui i destinatari possono entrare nel pieno utilizzo del patrimonio.
Se con il lascito testamentario bisogna aspettare che il testatore muoia, con la donazione, l’utilizzo dei beni ricevuti inizia a decorrere dal giorno di registrazione dell’atto.
Per chi intende vendere il bene immobile, c’è da dire che la donazione crea non pochi problemi.
Questo in quanto gli eredi legittimi, se lesi nella parte spettante loro per legge, hanno diritto a richiedere la restituzione del bene donato al beneficiario.

La situazione dal punto di vista legale

Qualora i legittimi eredi di un bene donato dunque si vedano lesi dalla decisione del donante, possono far leva sulla legge che li tutela affinché sia ridotto il valore della donazione o affinché il bene venga restituito (quindi anche in caso di vendita è una richiesta più che fattibile.
L’azione di restituzione del bene può essere esperita solo entro vent’anni dalla trascrizione della donazione, a meno che il proprietario quando vende presta la garanzia per evizione del bene.

Quali sono i costi di un lascito o di una donazione?

La differenza tra lascito e donazione è quindi impercettibile.
Questo dal momento che il patrimonio può ripartirsi in modo equo in ambedue i modi.
Forse a fare maggiormente la differenza tra i due sono i costi.
Entrambi gli istituti infatti sono getti a tassazione.
Le aliquote e le franchigie sono uguali per donazione e per successione e variano in base al rapporto di parentela e in caso di presenza di persona portatrice di handicap.
In più chi opta per un atto di donazione deve tenere presente che vanno affrontati anche i costi notarili per la stipula dell’atto pubblico.
Chi invece fa testamento, e ad esempio opta per quello olografo, non paga assolutamente nulla.

I vantaggio della donazione

I vantaggi della donazione comunque sono molteplici rispetto alla successione. In primis si basano sulla certezza del carico fiscale.
Dal momento che la donazione è efficace sin da subito chi dona sa bene il tipo di imposte che il donatario sarà costretto a pagare.
Invece, dinanzi ad un testamento verranno applicati i regimi fiscali validi al momento dell’apertura testamentaria.
In secondo luogo, attraverso la donazione, le imposte si calcolano sul valore del bene al momento della donazione.
Viceversa con il testamento varrà il valore al momento del passaggio di proprietà (quindi si può tanto avere accesso ad una somma inferiore tanto ad una somma molto più elevata.
Si deve inoltre tenere presente che chi dona, non essendo più proprietario dei beni, va incontro ad un regime fiscale agevolato.
Questo a patto che si conservi il diritto di usufrutto sugli immobili (e purché non venga lesa la quota di legittima). Infine bisogna anche sottolineare che per i beni immobili, il donante ha diritto non solo ad abitare nella casa in cui si trova ma anche a percepire i canoni di affitto.
Circa i beni mobili come titoli, azioni e fondi di investimento, pur non essendo proprietario incassa gli interessi finché non passa a miglior vita.

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